La verifica e il collaudo dei requisiti acustici passivi degli edifici sono un controllo strumentale delle strutture messe in opera per valutare l’effettiva conformità al D.P.C.M. 5 dicembre 1997 e ai limiti in esso imposti. La normativa richiede il rispetto dei requisiti acustici nella realtà, cioè “in opera”, e non solo in fase di progettazione.
I requisiti acustici passivi riguardano le caratteristiche costruttive e prestazionali degli edifici e degli elementi edilizi che consentono di limitare la trasmissione del rumore tra ambienti differenti, garantendo il comfort acustico e il rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente. La protezione dal rumore, sia quello proveniente dall’esterno che quello da altri ambienti abitativi, è fondamentale per la qualità della vita, il comfort abitativo, la privacy e la salute delle persone.
Il collaudo acustico in opera è l’unico strumento disponibile per il direttore dei lavori e il costruttore per avere la certezza strumentale di aver adempiuto agli obblighi del decreto e che le strutture realizzate rispondano effettivamente ai requisiti richiesti. Le prestazioni acustiche di una struttura sono infatti notevolmente influenzate dalle modalità di posa dei materiali e da come la struttura è interconnessa con il resto dell’edificio e le caratteristiche geometriche degli ambienti. Non esistono soluzioni conformi a prescindere.
Quando effettuare la verifica dei requisiti acustici passivi?
La verifica strumentale può essere effettuata in diversi casi:
- Nuove Costruzioni: sebbene la legge non imponga l’obbligo di eseguire prove di collaudo in opera, a lavori ultimati il direttore dei lavori deve dichiarare la conformità della costruzione a tutti gli obblighi di legge, inclusi i requisiti acustici passivi, per ottenere il certificato di agibilità rilasciato dal comune. Tuttavia, i comuni, le province e le regioni possono emanare provvedimenti che rendano obbligatorio il collaudo acustico per il rilascio del certificato di agibilità.
- Ristrutturazioni: per accertare che gli interventi che potrebbero modificare i requisiti acustici passivi non abbiano compromesso le caratteristiche acustiche dell’unità immobiliare.
- Disturbo: se si percepiscono rumori provenienti dall’esterno (di facciata), da altre unità immobiliari limitrofe (per via aerea), rumori da calpestio, o rumori dovuti agli impianti (continui o discontinui) che generano una sensazione di disturbo.
- Collaudo: per verificare che le strutture realizzate siano effettivamente conformi ai requisiti previsti, come specificato dal D.P.C.M. 05/12/1997.
Cosa viene verificato in concreto?
Il D.P.C.M. 05/12/1997 stabilisce i valori limite delle grandezze che determinano i requisiti acustici passivi degli edifici e delle sorgenti sonore interne. Le grandezze e gli indici di valutazione che caratterizzano i requisiti acustici passivi degli edifici, e sui quali si effettua la verifica, includono:
- Potere fonoisolante apparente di partizioni fra ambienti (R’w): Indica quanto una partizione (orizzontale o verticale, come muri o solai) è in grado di attenuare il rumore tra due ambienti, spesso due unità immobiliari distinte.
- Isolamento acustico standardizzato di facciata (D2m,nT,w): Misura l’isolamento offerto dalla facciata tra l’esterno e l’interno di un ambiente.
- Livello di rumore di calpestio di solai, normalizzato (L’n,w): Indica il livello sonoro in un ambiente abitativo quando viene generato rumore da calpestio al piano superiore.
- Rumore prodotto dagli impianti tecnologici:
- Il livello massimo di pressione sonora ponderata A con costante di tempo slow (LASmax) definisce il limite di rumore per i servizi a funzionamento discontinuo, come ascensori, scarichi idraulici, bagni e rubinetteria.
- Il livello continuo equivalente di pressione sonora, ponderata A (LAeq) definisce il limite di rumore per i servizi a funzionamento continuo, come impianti di riscaldamento, aerazione e condizionamento.
Le verifiche devono essere effettuate per diverse tipologie di edifici, tra cui residenze, uffici, alberghi, ospedali, scuole, edifici per attività ricreative o di culto, e attività commerciali. È importante notare che le verifiche eseguite in una unità abitativa non sono legalmente valide per le altre unità abitative, anche se simili, a causa di possibili errori di posa o modifiche costruttive.
Come si esegue la verifica?
La verifica dei requisiti acustici passivi si basa su misure e prove con strumentazione dedicata. Le modalità di misura e valutazione seguono sostanzialmente la norma UNI 11367:2023 “Classificazione acustica delle unità immobiliari – Procedura di valutazione e verifica in opera”, oltre ad altre norme specifiche della serie UNI EN ISO (come la 16283 per l’isolamento acustico e la 16032 per gli impianti).
Gli strumenti utilizzabili includono:
- fonometro con analizzatore di spettro in ottave o terzi di ottave in classe 1, con taratura certificata per l’acquisizione dei livelli di rumore
- dodecaedro, che funge da sorgente omnidirezionale.
- sorgente direzionale a 45°, che emette rumori specifici.
- tapping machine, usata per generare il rumore da calpestio.
Chi effettua le verifiche?
Le verifiche, affinché siano affidabili e valide ai fini legali, devono essere effettuate da un tecnico competente in acustica (TCA), figura professionale esperta riconosciuta, in possesso dei requisiti enunciati nel D.Lgs. n. 42 del 17 febbraio 2017. Al termine delle operazioni di misura e di elaborazione dei dati, il TCA predispone una relazione di collaudo che attesta la conformità o meno dei requisiti acustici passivi dell’edificio.
Conseguenze legali della non conformità
La carenza dei requisiti acustici passivi negli edifici è considerata un difetto grave per qualsiasi costruzione. Comporta responsabilità contrattuali ed extracontrattuali per gli appaltatori e i venditori nei confronti degli acquirenti. Le responsabilità possono ricadere su progettista, Direttore dei lavori, impresa edile, Comune e persino sul proprietario privato che venda un’abitazione acusticamente carente. In questi casi, il risarcimento del danno può variare dal 10% al 30% del valore contrattuale dell’immobile.









