In vigore dal 5 agosto 2020 il nuovo Regolamento della cessazione della qualifica di rifiuto della gomma vulcanizzata derivante da pneumatici fuori uso, approvato con Decreto 31 marzo 2020, n. 78 del Ministero dell’Ambiente (in GU Serie generale n.182 del 21-7-2020).
Ogni anno, in Italia, vengono generate circa 400.000 tonnellate di pneumatici fuori uso (PFU), provenienti dal mercato del ricambio (la sostituzione presso i gommisti) e della demolizione dei veicoli. Il settore è in grado di garantire la raccolta e il recupero del 100% dei PFU generati da pneumatici regolarmente immessi sul mercato.
L’obiettivo del Decreto, in vigore dal 5 agosto 2020, è quello di fornire maggiori certezze sulle procedure di riciclo dei PFU, per garantire un’elevata qualità e sicurezza dei materiali in uscita dagli impianti di gestione di questo materiale in modo da consentirne un pieno ed effettivo recupero ed utilizzo in tante applicazioni e prodotti (Fonte Ecopneus).
Particolarmente rilevante è l’allegato 1 in cui sono indicati tutti i requisiti tecnici in base ai quali la gomma vulcanizzata cessa di essere qualificata come rifiuto (ai sensi e per gli effetti dell’articolo 184-ter del Codice Ambiente D.Lgs. n. 152/2006) ed è qualificata gomma vulcanizzata granulare (GVG) .
La “gomma vulcanizzata” è la gomma derivante dalla frantumazione dei PFU e gli sfridi di gomma vulcanizzata, qualificati come rifiuto, provenienti sia dalla produzione di pneumatici nuovi che dall’attività di ricostruzione degli pneumatici. Si differenzia dalla “gomma vulcanizzata granulare” (GVG)» che è la gomma vulcanizzata che ha cessato di essere rifiuto a seguito di una o più operazioni di recupero ed i cui scopi specifici sono contenuti e dettagliati nell’allegato 2 del Decreto.
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