Con la Decisione di esecuzione (UE) n. 2019/2010, sono state adottate le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT – Best Available Techniques) per l’incenerimento dei rifiuti, in attuazione dell’art. 13, paragrafo 5 della Direttiva 2010/75/UE.
L’ambito di applicazione è:
• lo smaltimento o recupero dei rifiuti in impianti di incenerimento dei rifiuti (con una capacità superiore a 3 Mg all’ora se i rifiuti sono non pericolosi o con una capacità superiore a 10 Mg al giorno se i rifiuti sono pericolosi);
• lo smaltimento o recupero dei rifiuti in impianti di coincenerimento dei rifiuti (con una capacità superiore a 3 Mg all’ora se i rifiuti sono non pericolosi o con una capacità superiore a 10 Mg al giorno se i rifiuti sono pericolosi) il cui scopo principale non è la produzione di prodotti materiali e se sono soddisfatte determinate condizioni.
• le attività di recupero, o una combinazione di recupero e smaltimento, di rifiuti non pericolosi, con una capacità superiore a 75 Mg al giorno, che comportano il trattamento di scorie e/o ceneri pesanti provenienti dall’incenerimento dei rifiuti, lo smaltimento o recupero di rifiuti pericolosi, con capacità superiore a 10 Mg al giorno, che comportano il trattamento di scorie e/o ceneri pesanti provenienti dall’incenerimento dei rifiuti.
Si ricorda che in base all’art. 29-octies del D.Lgs 152/2006 entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea delle decisioni sulle conclusioni sulle BAT riferite all’attività principale di un’installazione, l’Autorità Competente predispone il riesame complessivo dell’Autorizzazione Integrata Ambientale.
Si evidenzia infine che, le conclusioni sulle BAT forniscono alle Autorità Nazionali le basi tecniche per stabilire le condizioni in base alle quali rilasciare l’autorizzazione agli impianti di trattamento rifiuti e svolgono un ruolo importante nel raggiungimento degli obiettivi della politica europea in materia di gestione dei rifiuti e dell’ambiente.